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Quando si perde una persona cara non bisogna fare i conti solo con il dolore della perdita, o il pensiero di dover continuare a vivere la propria vita mettendo in conto che lei non ci sarà più; che non ci saranno nuovi ricordi e momenti che faranno parte della tua memoria, a cui penserai sorridendo. 

Senti finito un capitolo della tua vita e la cosa che va fatta è superare questo dolore e andare avanti, senza lasciarsi abbattere da tutto ciò di cui ti sei dovuto fare carico.

Come tutta la parte burocratica e di organizzazione che da quel momento ti è piombata addosso; senti che ti manca il fiato e che la realtà che conoscevi si sta sgretolando davanti ai tuoi occhi. E nonostante questo, senti di doverti occupare di tutto da solo, perché non gravi sulle spalle di un tuo caro.

Però non sei costretto a farlo da solo, ci sono persone competenti e capaci che possono aiutarti in questo momento di difficoltà. Che possano spiegarti e seguirti, indicandoti ciò che devi fare per sistemare le cose che rimangono in sospeso in questi casi, come quando si parla di eredità e successione.


Come bisogna muoversi in caso di imposte di successione?


Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e, nel caso, pagare l’imposta di successione.


Che cos’è?


Alla morte di una persona, i beni e i diritti (come quello di usufrutto o di uso dell’abitazione) che le sono appartenuti e che costituiscono ciò che si succede, sono trasferiti agli eredi, secondo le disposizioni del defunto indicate nel testamento o le regole della successione legittima.


Questo insieme di beni, che è sottoposto all’imposta di successione, è l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che va in eredità. 


Attivo e passivo ereditario


Compongono l’attivo ereditario tutti i beni che sono appartenuti al defunto, come:

  • i beni immobili
  • i beni mobili di ogni tipo, tranne i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico 
  • le azioni e le partecipazioni in società
  • il denaro,  i gioielli, la mobilia

Sono invece esenti dall’imposta di successione tutti i titoli di debito pubblico, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

Lo stesso vale per le aziende se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.


Costituiscono invece il passivo ereditario:

  • i debiti del defunto, come debiti documentati da cambiali, o da altri titoli, quelli verso istituti di credito o lavoratori dipendenti, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici
  • le spese mediche che hanno sostenuto gli eredi per il defunto negli ultimi 6 mesi 
  • le spese funebri

La differenza tra attivo e passivo forma l’asse ereditario, cioè il valore sul quale si applica l’imposta sulle successioni.


Come si calcola l’imposta?


L’imposta di successione ha 3 aliquote distinte che vanno in base al grado di parentela degli eredi, con conseguenti franchigie, che sono soglie entro le quali non è dovuta l’imposta. Esse si dividono in questo modo:

  • per i coniugi e parenti in linea retta, come figli, genitori, ascendenti e discendenti: 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità
  • per fratelli e sorelle: 6% con franchigia di € 100.000,00
  • per altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia
  • per tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia

Come si versa l’imposta di successione?


L’imposta di successione viene liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate prima del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione e deve quindi essere versata; presso banche, uffici postali o all’agente della riscossione, entro i 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.


Anche nel caso dell’imposta di successione è possibile attuare la rateizzazione. 


Come fare?

Il contribuente deve richiedere la dilazione che riguarda il versamento della prima rata, sempre con il termine dei 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, eseguendo un pagamento del 20% della quota dovuta, rateizzando l’importo restante in 8 rate trimestrali, in 12 rate se l’importo supera i € 20.000. In caso di importi inferiori a € 1.000 la dilazione non è possibile.


Nell’eventualità in cui ci sia il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, si ha la decadenza del beneficio e le relative sanzioni e interessi.




Sono Sabina Martalò fondatrice di FiscalPro l’unico tributarista specializzato nella fiscalità del privato.


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