Pochi giorni fa, mentre leggevo la pagina economica del Corriere della Sera, la mia attenzione è stata catturata da una mail inviata da una lettrice.

La lettrice chiedeva consiglio in merito ad una questione che le sta particolarmente a cuore ovvero:


quali siano i suoi diritti successori in caso di morte del compagno e con il quale ha un rapporto di convivenza da molti anni. 


Oggigiorno, sono sempre più le coppie, anche in età matura che per i più svariati motivi decidono di non sposarsi ritenendo più pratica e meno vincolante una semplice convivenza accettandone diritti, doveri, ma anche i limiti.


Prima di proseguire però ti mostro il quesito che la lettrice ha posto al Corriere.


“Convivo da 34 anni con un uomo più anziano di me (la moglie è morta molto tempo fa). Ha un figlio sposato con una bambina.


Il mio compagno ci ha comunicato di aver fatto testamento (ma nessuno di noi lo ha letto).


Preannunciando che lascerà a me la casa dove abitiamo, al figlio la casa in cui vive con la sua famiglia e il resto del patrimonio verrà suddiviso equamente tra noi due.

Il figlio, su consiglio del suo commercialista, ora chiede di farsi donare l’appartamento in modo da evitare al padre di pagare l’Imu.


Questo può sfavorirmi al momento della successione? Vorrei sapere quali sono i miei diritti sul patrimonio del mio compagno (penso nulli visto che non siamo sposati) e che impatto ha il testamento da lui stilato”.

QUALI DIRITTI PUÒ VANTARE IL CONVIVENTE?

L’entrata in vigore della legge Cirinnà (20 maggio 2016, n. 76) ha disciplinato le unioni civili e i contratti di convivenza, ma non introduce modifiche in campo ereditario per le convivenze questo cosa significa?

Che la convivenza non dà nessun diritto ereditario al convivente rimasto in vita a meno che non sia stato precedentemente redatto un testamento.


Dove il testamentario abbia deciso di lasciare in eredità parte della quota disponibile al convivente rimasto in vita. 

La quota disponibile è la parte di patrimonio che il defunto può destinare a chi vuole, ma solo dopo aver soddisfatto gli eredi attraverso le quote legittime previste dal codice civile.


Se te lo sei perso leggi anche LA COSA PIÙ IMPORTANTE DA SAPERE QUANDO TI APPRESTI A RICHIEDERE UNA SUCCESSIONE LEGGITIMA

La cattiva notizia per la signora è che oltre ad una parte della quota disponibile presente nel testamento


(casa dove i due convivono da 34 anni) non potrà vantare nessun altro diritto successorio e sempre che il valore della casa non vada a ledere la quota legittima del figlio.

Questo è un caso abbastanza semplice nel senso che essendoci solo il figlio a lui spetterà il 50% del patrimonio del padre mentre l’altro 50% risulterà come quota disponibile.

Il compagno per tutelare maggiormente la signora dovrebbe obbligare il figlio ad imputare la donazione ricevuta (appartamento) come parte della quota legittima.

Come dicevo dal 2016 l’entrata in vigore della legge Crinnà disciplina i contratti di convivenza e delle unioni civili.

Le unioni civili sono state introdotte per garantire alle coppie omosessuali gli stessi diritti di cui godono le coppie eterosessuali unite in matrimonio compreso il diritto di rientrare tra gli eredi legittimi. 


Piccole differenze rispetto al matrimonio riguardano i doveri come l’obbligo di fedeltà ad esempio.

Tuttavia, dato che stiamo parlando di eredità e successione è doveroso dire che il contratto di convivenza comporta il riconoscimento di specifici diritti e doveri,


ma tra i diritti non quello di rientrare tra gli eredi legittimi in fase di successione.

Quindi, nel caso di una convivenza di fatto solo un testamento precedentemente redatto garantirà al convivente una parte del patrimonio (e solo sulla quota disponibile).

Nel caso in cui il signore non avesse redatto un testamento esprimendo la volontà di lasciare l’immobile alla compagna,


lei avrebbe il diritto di abitare in quella casa per un periodo non superiore a 5 anni dopo la morte del compagno dopo di che l’immobile rientrerebbe in possesso degli eredi legittimi.


Sembrano tutte cose scontate queste, ma ti garantisco che dopo la morte di una persona cara, e se ci sei passato lo sai,


il dolore della perdita anestetizza i neuroni e tutte quelle cose che sembrano banali di colpo non lo sono più.

Oltre a dover fare i conti con la sofferenza che annebbia il cervello sembra che il mondo intero pretenda cose da te:


bisogna fare questo, bisogna fare quello quando l’unica cosa che vorresti fare è piangere.

Basta! Lasciatemi in pace nel mio dolore non vedete che sto male?

Ma purtroppo, il mondo è brutto e cattivo. A lui non importa di quello che stai attraversando.  


Al mondo importa solo che tu adempia agli obblighi di legge e agli aspetti burocratici.

Tra questi c’è la successione, che oltre ad essere un obbligo di legge, ha dei tempi ben stabiliti per essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate ed evitare quindi di incappare in sgradevoli sanzioni.

Essendoci passata in prima persona attraverso questo vortice, ho deciso che nessuno dovesse più preoccuparsi di cosa fare e come farlo.

Volevo che la persona potesse sentirsi compresa e rincuorata e che si sentisse tranquilla sentendo le mie parole dirle:


“adesso non ti preoccupare, concentrati solo su te stesso, vivi il tuo dolore in pace al resto penso io”.

Insomma, tutto quello che avrei voluto sentirmi dire qualche anno fa, ma che nessuno mi disse.


Per questo ho deciso di creare qualcosa di diverso, qualcosa che ancora non esisteva non solo un ufficio tributario, ma una realtà dove la persona sia più importante della burocrazia.


Sono Sabina Martalò fondatrice di FiscalPro l’unico tributarista specializzato nella fiscalità del privato.

Fiscalpro è fatta da tributaristi e il nostro compito prima di inserire una successione è quella di effettuare una consulenza,


seguita da un’attenta analisi allo scopo di scoprire eventuali magagne omesse in precedenza e delle quali il cliente, agendo in buona fede, può non essere a conoscenza.

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Alla prossima

Sabina la tributarista del privato