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COSA SUCCEDE SE NON SI FA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

Ogni giorno, ogni volta si trasforma tutto in una corsa contro il tempo. Un continuo ricordarsi di non dimenticare niente, di non lasciare pezzi in giro nella frenetica corsa che è la vita di tutti i giorni.

Questa volta si sono aggiunte, alle altre mille cose a cui tenere dietro, tutte le pratiche burocratiche riguardanti l’eredità di un familiare deceduto, e in famiglia, purtroppo o per fortuna, non c’è nessuno che se ne intenda. 

Il che comporta altra roba da studiare, controllare, imparare e cercare di non sbagliare, considerata l’importanza e la facilità a complicare tutto con un passaggio sbagliato, causando quindi altri errori e ritardi.

In questo, un passaggio importante da non dimenticare, e da ricordarsi di fare nei tempi prestabiliti è: presentare la dichiarazione di successione.


Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione di successione entro un anno dal giorno della morte del defunto, è prevista una sanzione amministrativa. 


Questa sanzione può essere differente, variando dal 120% al 240% dell’imposta prevista. Nel caso in cui non sia prevista alcuna imposta, invece, viene applicata una sanzione amministrativa fissa, che parte dai 250 e può arrivare fino ai 1000 euro.


Inoltre, se non viene presentata la dichiarazione di successione non si ha il diritto di recuperare i beni del defunto. Quindi, gli eredi, non potranno ottenere dall'istituto bancario la consegna delle somme che sono state depositate su un conto corrente della persona defunta. Non potranno neanche trascrivere il passaggio di proprietà dei beni immobili caduti in successione.


La sanzione è commisurata al valore netto dell’eredità, composta dalla differenza tra il valore dell’attivo e quello del passivo deducibili.


L’imposta può, inoltre, variare in base al grado di parentela degli eredi rispetto al defunto:

  • per il coniuge e i parenti in linea retta (come: genitori, figli, nonni, nipoti, ecc) è del 4% per un patrimonio di valore superiore a €1.000.000
  • per i fratelli e le sorelle è del 6% per un patrimonio di valore superiore a €100.000 
  • per gli altri parenti fino al 4° grado (come: zii, cugini, ecc)e gli affini fino al 3° grado (quindi: suoceri, generi, nuore, ecc), in questo caso è del 6% e non è prevista alcuna franchigia
  • per tutti gli altri soggetti senza franchigia è dell'8%
  • ed varia dall’84%, 8% e 6% a seconda della parentela nel caso di persona portatrice di handicap per un patrimonio di valore superiore a €1.500.000.


Ravvedimento operoso


Una volta superato l’anno dalla data di morte del defunto, è possibile ravvedersi. 

Cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile decidere spontaneamente di pagare, usufruendo di agevolazioni sulle sanzioni variabili, in relazione al periodo intercorrente tra la data di effettivo versamento e la data di scadenza. 

Sono infatti previsti diversi tipi di ravvedimento:

  • “sprint” entro i 14 giorni con sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
  • “breve” entro 30 giorni con sanzione pari al 3%
  • “lungo” entro 90 giorni con sanzione pari al 3,33%
  • “lungo” entro l’anno con sanzione pari al 3,75%
  • “lungo” entro 2 anni con sanzione pari al 4,29%
  • “lungo” oltre i 2 anni con sanzione pari al 5%. 

A queste sanzioni, inoltre, vengono applicate gli interessi di mora

L’imposta ipotecaria e catastale, con percentuale pari al 3%, che viene calcolata solo sugli immobili che cadono in successione, va pagata oltre all’imposta di successione vera e propria. 

Anche per queste imposte è possibile avvalersi del ravvedimento operoso con le modalità scritte sopra.


Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione della successione dopo 10 anni dalla morte del defunto, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. Lo stesso termine è valido anche per la dichiarazione sostitutiva o integrativa.


Anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza sopra riportato, l’imposta deve essere corrisposta. Invece, non saranno dovute le sanzioni per avvenuta prescrizione dei tempi.


Nel caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, e l’attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, non c’è l’obbligo della dichiarazione di successione. 

nel caso di sopravvenienze ereditarie però la dichiarazione è obbligatoria.


So che può essere complicato e difficile avere la concentrazione di mettersi a gestire questo tipo di pratiche, soprattutto quando si sta vivendo un momento del genere.         Per questo puoi rivolgerti a persone specializzate e competenti che possano aiutarti e seguirti.


Sono Sabina Martalò fondatrice di FiscalPro l’unico tributarista specializzato nella fiscalità del privato.


FiscalPro è fatta da tributaristi e il nostro compito prima di inserire una successione è quella di effettuare una consulenza seguita da un’attenta analisi allo scopo di scoprire eventuali magagne omesse in precedenza e delle quali il cliente, agendo in buona fede, può non essere a conoscenza.



FiscalPro è la scelta giusta per la tua dichiarazione di successione se:

 

  • Non ti accontenti di un servizio base (inserimento e trasmissione)
  • Se prima di procedere pretendi una consulenza tributaria
  • Se sei alla ricerca di chi possa farti dormire sonni tranquilli perché ha a cuore i tuoi interessi
  • Se non hai tempo da perdere e vuoi avere un solo referente a tua completa disposizione
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Dal momento in cui deciderai di affidarci la tua successione ti garantiamo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate in 10 giorni lavorativi. Questo agevolerà ulteriormente i tuoi interessi.



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Alla prossima,


Sabina M. la tributarista del privato

CASSETTO FISCALE

È un’altra di quelle interminabili giornate piene di impegni e in cui non si ha un’attimo di respiro.

E tra le tante cose da fare di sempre, ti ha anche contattato la banca. 

Perché non basta dover recuperare i figli a scuola, accompagnare la suocera dal medico, portare il cane a fare il solito giro prima che decida di usare il divano come aiuola, preparare i pasti della giornata, lavorare e risolvere i vari imprevisti che non mancano mai.


No, non basta. Oggi c’è anche una comunicazione dalla banca. E come al solito, sfortunatamente, non di certo per informarti dell’arrivo di una cospicua eredità da parte di una prozia sconosciuta che è venuta a mancare, o per l’apertura di un nuovo conto per la vincita a sei zeri guadagnata con un fortunato Gratta e Vinci, al solito bar, dopo anni di colazioni a base di cornetto, cappuccino e Turista per Sempre.


Il motivo è decisamente un altro. La banca ha bisogno, o per meglio dire esige, i tuoi F24 pagati. Supponendo che tu sappia cosa sono, come e dove andarli a recuperare?


Non ti preoccupare, almeno in questo possiamo venirti in soccorso. 

Sai che esiste il tuo Cassetto Fiscale, sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono conservati i tuoi documenti e lì lì puoi recuperare?


Che cos’è?


Il Cassetto Fiscale è un servizio online che permette ai contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate di consultare delle proprie informazioni fiscali. Si tratta appunto di un fascicolo virtuale, la cui consultazione può essere svolta direttamente dal contribuente o attraverso delega al commercialista di fiducia.


Le principali sezioni del Cassetto Fiscale, sono:


  • Anagrafica: contiene i dati anagrafici, e se ci sono, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e sui depositanti, e sulle società confluite;

  • Dichiarazioni fiscali: contiene i dati delle dichiarazioni a partire dall’anno d’imposta e, per ogni modello di dichiarazione liquidata è possibile visualizzare, nei dettagli del modello, eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate contenenti l’esito dei controlli effettuati in in fase di liquidazione;

  • Versamenti: contiene i dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24, le quietanza degli F24 e le ulteriori disposizioni di pagamento effettuate con addebito telematico;

  • Dati del registro: contiene i dati relativi agli atti registrati a partire dal 1986.

Quindi, per riassumere: i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni fiscali, i dati dei rimborsi, i dati dei versamenti effettuati tramite modello F23 2 F24, gli atti del registro (dati patrimoniali), i dati e le informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa).


Come accedere al Cassetto fiscale?


Per accedere al Cassetto bisogna essere in possesso di una carta d’identità definiti nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (come SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall’Agenzia. Il servizio è attivo tutti i giorni, tranne nella finestra di tempo dalle 5 alle 6.


Una volta effettuato l’accesso è possibile individuare diverse sezioni che permettono, di: 

  • accedere alla propria dichiarazione precompilata, 
  • consultare le dichiarazioni fiscali presentate in passato,
  • inviare la propria dichiarazione dei redditi,
  • pagare imposte, tasse e contributi,
  • consultare i dati catastali dei propri immobili,
  • registrare e consultare gli atti registrati in passato, come contratti di locazione, di comodato, di mutuo, etc…

Come delegare un intermediario?


Il contribuente ha anche la possibilità di delegare la consultazione anche agli intermediari, per un massimo di due, con queste modalità:

  • online: usando l’apposita funzione disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell’area riservata Fisconline/Entratel;
  • in ufficio: presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • consegnando la delega sottoscritta: da consegnare all’intermediario insieme alla copia di un documenti d’identità che trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà quindi, al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. in caso di mancato recapito del codice di attivazione da consegnare all’intermediario. 

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti con uno specifico Regolamento che indica le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno fatte attraverso apposite funzionalità nel servizio Entratel. Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato.


La durata della delega per l’accesso al cassetto è di 4 anni, con la possibilità di fare un rinnovo di altri 4 anni alla scadenza. E però possibile anche revocare la delega in qualsiasi momento. Per farlo basta comunicare la propria volontà all’intermediario con lo stesso modulo per la sottoscrizione. 


Si può pensare che il cassetto fiscale sia un tipo di servizio online non particolarmente utile, visto che non permette un'interazione diretta con l’Agenzia delle Entrate, ma è unicamente uno strumento di consultazione.

Avere l’accesso al cassetto fiscale permette di accedere immediatamente a tutta la documentazione occorrente, avendo a portata di mano tutte le informazioni che possono servire ed essere utili in caso di controlli, avvisi di irregolarità o accertamenti fiscali.


Nel caso non riuscissi ad accedere al tuo Cassetto Fiscale, puoi sempre contattare un professionista che ti aiuti a gestire l’accesso e visionare i documenti e le informazioni di cui hai bisogno, evitando di commettere errori o perderti in pratiche inutili che ti fanno solo perdere tempo.




Sono Sabina Martalò fondatrice di FiscalPro l’unica tributarista del privato.

Negli anni ho messo a punto uno speciale strumento di analisi che è diventato la chiave della soddisfazione dei nostri clienti e di conseguenza del nostro successo.


Mi sto riferendo all’analisi FiscalPro la quale ci consente di valutare in maniera profonda la situazione familiare e patrimoniale del cliente, e questo si traduce il più delle volte in maggiori rimborsi.


Ogni giorno, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro, riscontravo disservizi attraverso le lamentele dei contribuenti e mi chiedevo:


perché solo chi ha la Partita IVA può avvalersi della competenza di figure ad alta professionalità come commercialista, tributarista, ragioniere?


E perché invece il Privato è destinato ad accontentarsi di operatori addestrati al solo scopo di inserire numeri all’interno di un computer, ma incapaci di analizzare e fornire soluzioni adeguate al singolo caso?


La risposta è che questo risultato un Privato può ottenerlo solo affidandosi ad un professionista che già in fase di consulenza sia in grado di analizzare i numeri e capire quale sia la strada più profittevole da percorrere per il suo interesse.



Per questo ho deciso di creare una realtà nuova e del tutto diversa. Qualcosa che ancora non esisteva.

Perciò FiscalPro NON è la scelta giusta per te:


  • Se la tua priorità è il prezzo (non siamo una catena low-cost)
  • Se per te un CAF vale l’altro (non siamo neanche un Caf)
  • Se ti va bene aspettare a lungo in fila, spesso in ambienti poco gradevoli.
  • Se ti va bene non avere la stessa persona di riferimento negli anni.
  • Se ti va bene non ricevere risposte concrete, cortesia e servizi in tempi brevi.

Invece è la scelta giusta per te: 


  • Se vuoi essere assistito da professionisti, tributaristi, commercialisti.
  • Se dai valore al tuo tempo. E non vuoi sprecarlo in fila.
  • Se in caso di controllo dall’agenzia delle entrate vuoi che qualcuno si occupi delle tue cose.
  • Se vuoi come riferimento sempre la stessa persona.
  • Se vuoi che la tua pratica sia svolta velocemente.
  • Se vuoi avvalerti della nostra Analisi FiscalPro, l’unico ed esclusivo metodo che ti fa ottenere il massimo del rimborso che ti spetta.

 

Se hai qualche dubbio o vuoi analizzare la tua situazione richiedi subito una consulenza al 3498263456


Alla prossima

Sabina M. la tributarista del privato

IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Quando si perde una persona cara non bisogna fare i conti solo con il dolore della perdita, o il pensiero di dover continuare a vivere la propria vita mettendo in conto che lei non ci sarà più; che non ci saranno nuovi ricordi e momenti che faranno parte della tua memoria, a cui penserai sorridendo. 

Senti finito un capitolo della tua vita e la cosa che va fatta è superare questo dolore e andare avanti, senza lasciarsi abbattere da tutto ciò di cui ti sei dovuto fare carico.

Come tutta la parte burocratica e di organizzazione che da quel momento ti è piombata addosso; senti che ti manca il fiato e che la realtà che conoscevi si sta sgretolando davanti ai tuoi occhi. E nonostante questo, senti di doverti occupare di tutto da solo, perché non gravi sulle spalle di un tuo caro.

Però non sei costretto a farlo da solo, ci sono persone competenti e capaci che possono aiutarti in questo momento di difficoltà. Che possano spiegarti e seguirti, indicandoti ciò che devi fare per sistemare le cose che rimangono in sospeso in questi casi, come quando si parla di eredità e successione.


Come bisogna muoversi in caso di imposte di successione?


Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e, nel caso, pagare l’imposta di successione.


Che cos’è?


Alla morte di una persona, i beni e i diritti (come quello di usufrutto o di uso dell’abitazione) che le sono appartenuti e che costituiscono ciò che si succede, sono trasferiti agli eredi, secondo le disposizioni del defunto indicate nel testamento o le regole della successione legittima.


Questo insieme di beni, che è sottoposto all’imposta di successione, è l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che va in eredità. 


Attivo e passivo ereditario


Compongono l’attivo ereditario tutti i beni che sono appartenuti al defunto, come:

  • i beni immobili
  • i beni mobili di ogni tipo, tranne i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico 
  • le azioni e le partecipazioni in società
  • il denaro,  i gioielli, la mobilia

Sono invece esenti dall’imposta di successione tutti i titoli di debito pubblico, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

Lo stesso vale per le aziende se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.


Costituiscono invece il passivo ereditario:

  • i debiti del defunto, come debiti documentati da cambiali, o da altri titoli, quelli verso istituti di credito o lavoratori dipendenti, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici
  • le spese mediche che hanno sostenuto gli eredi per il defunto negli ultimi 6 mesi 
  • le spese funebri

La differenza tra attivo e passivo forma l’asse ereditario, cioè il valore sul quale si applica l’imposta sulle successioni.


Come si calcola l’imposta?


L’imposta di successione ha 3 aliquote distinte che vanno in base al grado di parentela degli eredi, con conseguenti franchigie, che sono soglie entro le quali non è dovuta l’imposta. Esse si dividono in questo modo:

  • per i coniugi e parenti in linea retta, come figli, genitori, ascendenti e discendenti: 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità
  • per fratelli e sorelle: 6% con franchigia di € 100.000,00
  • per altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia
  • per tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia

Come si versa l’imposta di successione?


L’imposta di successione viene liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate prima del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione e deve quindi essere versata; presso banche, uffici postali o all’agente della riscossione, entro i 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.


Anche nel caso dell’imposta di successione è possibile attuare la rateizzazione. 


Come fare?

Il contribuente deve richiedere la dilazione che riguarda il versamento della prima rata, sempre con il termine dei 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, eseguendo un pagamento del 20% della quota dovuta, rateizzando l’importo restante in 8 rate trimestrali, in 12 rate se l’importo supera i € 20.000. In caso di importi inferiori a € 1.000 la dilazione non è possibile.


Nell’eventualità in cui ci sia il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, si ha la decadenza del beneficio e le relative sanzioni e interessi.




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